SENT. 391/06 A. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGO REGIONALE E LOCALE - NORME DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ALLA CONTRATTAZIONE CON L'AGENZIA REGIONALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE (ARERAN) - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE NONCHÉ DEDOTTO CONTRASTO CON LA NORMATIVA STATALE IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UNITARIETÀ ED UNIFORMITÀ GIURIDICA ED ECONOMICA DELL'ORDINAMENTO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PER ERRONEITÀ DEL PARAMETRO EVOCATO - REIEZIONE.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 7 e 8, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 19, sollevata con riferimento agli artt. 5, 117, commi primo e secondo, lettera l), e 120 Cost., va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla resistente per non avere il Governo illustrato le ragioni per le quali lo scrutinio di legittimità costituzionale della legge regionale dovrebbe essere effettuato non già in base allo Statuto di una Regione speciale, bensì in base alle norme che il Titolo V della Costituzione dedica al riparto di competenze tra Stato e Regioni ordinarie. Infatti, la natura del parametro indicato («ordinamento civile») è indice inequivoco della consapevolezza dell'impossibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo Statuto speciale, essendo esso possibile solo ai sensi del Titolo V della Costituzione; sicché il parametro costituzionale evocato esclude di per sé l'utilità di uno scrutinio alla luce delle norme statutarie.