Sentenza 391/2006 (ECLI:IT:COST:2006:391)
Massima numero 30795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
08/11/2006; Decisione del
08/11/2006
Deposito del 21/11/2006; Pubblicazione in G. U. 29/11/2006
Titolo
SENT. 391/06 B. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGO REGIONALE E LOCALE - NORME DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ALLA CONTRATTAZIONE CON L'AGENZIA REGIONALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE (ARERAN) - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE NONCHÉ DEDOTTO CONTRASTO CON LA NORMATIVA STATALE IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UNITARIETÀ ED UNIFORMITÀ GIURIDICA ED ECONOMICA DELL'ORDINAMENTO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PER LA CONTRADDITTORIA FORMULAZIONE DELLE CENSURE - ACCOGLIMENTO.
SENT. 391/06 B. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGO REGIONALE E LOCALE - NORME DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ALLA CONTRATTAZIONE CON L'AGENZIA REGIONALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE (ARERAN) - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE NONCHÉ DEDOTTO CONTRASTO CON LA NORMATIVA STATALE IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UNITARIETÀ ED UNIFORMITÀ GIURIDICA ED ECONOMICA DELL'ORDINAMENTO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PER LA CONTRADDITTORIA FORMULAZIONE DELLE CENSURE - ACCOGLIMENTO.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 7 e 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 19, sollevata in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo lettera l), della Costituzione. Infatti, il Presidente del Consiglio dei ministri, pur deducendo l'inesistenza di qualsiasi potestà legislativa regionale in materia di «ordinamento civile», cui sarebbe riconducibile la norma censurata, contraddittoriamente ravvisa la violazione della riserva statale di potestà legislativa nella divergenza tra la disciplina statale di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e la norma regionale censurata: ne discende che non può coesistere - se non in un rapporto di subordinazione, non dedotto nel ricorso - una censura attinente sia all'an, sia al quomodo dell'esercizio della potestà legislativa.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 7 e 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 19, sollevata in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo lettera l), della Costituzione. Infatti, il Presidente del Consiglio dei ministri, pur deducendo l'inesistenza di qualsiasi potestà legislativa regionale in materia di «ordinamento civile», cui sarebbe riconducibile la norma censurata, contraddittoriamente ravvisa la violazione della riserva statale di potestà legislativa nella divergenza tra la disciplina statale di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e la norma regionale censurata: ne discende che non può coesistere - se non in un rapporto di subordinazione, non dedotto nel ricorso - una censura attinente sia all'an, sia al quomodo dell'esercizio della potestà legislativa.
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
11/08/2005
n. 19
art. 1
co. 7
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
11/08/2005
n. 19
art. 1
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte