Sentenza 391/2006 (ECLI:IT:COST:2006:391)
Massima numero 30796
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  08/11/2006;  Decisione del  08/11/2006
Deposito del 21/11/2006; Pubblicazione in G. U. 29/11/2006
Massime associate alla pronuncia:  30794  30795


Titolo
SENT. 391/06 C. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGO REGIONALE E LOCALE - NORME DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ALLA CONTRATTAZIONE CON L'AGENZIA REGIONALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE (ARERAN) - RICORSO DEL GOVERNO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UNITARIETÀ ED UNIFORMITÀ GIURIDICA ED ECONOMICA DELL'ORDINAMENTO - CENSURA PRIVA DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 7 e 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 19, sollevata in riferimento agli artt. 5 e 120 della Costituzione, in quanto, mancando nel ricorso ogni illustrazione delle ragioni per le quali la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 165 del 2001 sarebbe «espressione delle istanze di unitarietà ed uniformità espresse» da quelle norme costituzionali, la questione sollevata si risolve nel ribadire - solo apparentemente sotto diverso profilo - una censura già dichiarata inammissibile con riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lettera e), Cost. (V. massima B).

Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  11/08/2005  n. 19  art. 1  co. 7

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  11/08/2005  n. 19  art. 1  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte