Sentenza 392/2006 (ECLI:IT:COST:2006:392)
Massima numero 30797
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
08/11/2006; Decisione del
08/11/2006
Deposito del 21/11/2006; Pubblicazione in G. U. 29/11/2006
Massime associate alla pronuncia:
30798
Titolo
SENT. 392/06 A. RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - GIUDIZIO CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI A SEGUITO DELLE DICHIARAZIONI RESE DA UN PARLAMENTARE - RICORSO PROPOSTO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO - ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ PER INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA NON RIFERIBILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE DAL PARLAMENTARE ALLO SVOLGIMENTO DELLA SUA FUNZIONE - REIEZIONE.
SENT. 392/06 A. RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - GIUDIZIO CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI A SEGUITO DELLE DICHIARAZIONI RESE DA UN PARLAMENTARE - RICORSO PROPOSTO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO - ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ PER INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA NON RIFERIBILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE DAL PARLAMENTARE ALLO SVOLGIMENTO DELLA SUA FUNZIONE - REIEZIONE.
Testo
In relazione al ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dalla Corte di appello di Milano, sezione seconda civile, nei confronti della Camera dei deputati - con riferimento alla deliberazione del 7 ottobre 2003 (doc. IV-quater, n. 26), con la quale è stato dichiarato che le dichiarazioni oggetto del procedimento civile in corso presso la medesima Corte d'Appello concernono opinioni espresse da un deputato nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione -, va disattesa l'eccezione di inammissibilità, basata sul rilievo che l'atto introduttivo del giudizio difetterebbe di motivazione in ordine alla asserita non riconducibilità delle opinioni espresse dal parlamentare allo svolgimento della sua funzione. Invero, nel ricorso, non solo vengono riportate le dichiarazioni rese dal parlamentare in relazione alle quali è pendente procedimento civile dinanzi alla Corte d'appello, ma sono anche esposte le ragioni di fatto e di diritto che inducono la ricorrente a ritenere non invocabile, nel caso in questione, l'art. 68, primo comma, della Costituzione, e a denunciare la lesione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.
In relazione al ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dalla Corte di appello di Milano, sezione seconda civile, nei confronti della Camera dei deputati - con riferimento alla deliberazione del 7 ottobre 2003 (doc. IV-quater, n. 26), con la quale è stato dichiarato che le dichiarazioni oggetto del procedimento civile in corso presso la medesima Corte d'Appello concernono opinioni espresse da un deputato nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione -, va disattesa l'eccezione di inammissibilità, basata sul rilievo che l'atto introduttivo del giudizio difetterebbe di motivazione in ordine alla asserita non riconducibilità delle opinioni espresse dal parlamentare allo svolgimento della sua funzione. Invero, nel ricorso, non solo vengono riportate le dichiarazioni rese dal parlamentare in relazione alle quali è pendente procedimento civile dinanzi alla Corte d'appello, ma sono anche esposte le ragioni di fatto e di diritto che inducono la ricorrente a ritenere non invocabile, nel caso in questione, l'art. 68, primo comma, della Costituzione, e a denunciare la lesione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
07/10/2003
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26