Sentenza 392/2006 (ECLI:IT:COST:2006:392)
Massima numero 30798
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  08/11/2006;  Decisione del  08/11/2006
Deposito del 21/11/2006; Pubblicazione in G. U. 29/11/2006
Massime associate alla pronuncia:  30797


Titolo
SENT. 392/06 B. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - GIUDIZIO CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI A SEGUITO DELLE DICHIARAZIONI RESE DA UN PARLAMENTARE NEL CORSO DI TRASMISSIONI TELEVISIVE - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DALLA CORTE DI APPELLO DI MILANO - INSUSSISTENZA DEL NESSO FUNZIONALE TRA OPINIONI ESPRESSE ED ATTIVITÀ PARLAMENTARI TIPICHE - IRRILEVANZA DELLA INERENZA DELLE DICHIARAZIONI AL CONTESTO POLITICO E DEGLI ATTI TIPICI POSTI IN ESSERE DA ALTRI PARLAMENTARI - NON SPETTANZA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA POTESTÀ ESERCITATA - ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI INSINDACABILITÀ.

Testo

Non spettava alla Camera dei deputati - e va di conseguenza annullata la relativa delibera di insindacabilità datata 7 ottobre 2003 (doc. IV-quater, n. 26) - affermare che le dichiarazioni rese da un deputato, oggetto del procedimento civile pendente davanti alla Corte d'appello di Milano, sezione seconda civile, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Premesso che, per l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni, è necessaria una corrispondenza sostanziale di contenuto fra attività parlamentare e dichiarazioni, non essendo sufficiente una mera comunanza di tematiche, nel caso di specie, non è possibile rinvenire neppure nella delibera di insindacabilità e nella proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere un riferimento ad atti tipici del parlamentare, né gli atti di sindacato ispettivo, evocati e prodotti dalla difesa della Camera, provenienti dal parlamentare, evidenziano profili di corrispondenza rispetto alle espressioni che formano oggetto del giudizio civile; del resto le espressioni extra moenia del parlamentare contengono soltanto valutazioni fisionomiche sul magistrato, sicché esse sono prive di un intimo raccordo, contenutistico e funzionale, con l'esercizio delle funzioni parlamentari.

- La pronuncia di ammissibilità a conflitto è costituita dall'ordinanza n. 314/2004.

- Sulla sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, cfr., citate, sentenze n. 249, n. 258, n. 260, n. 317, n. 331 e n. 335/2006, n. 164, n. 176, n. 193, n. 235/2005, n. 508/2002, n. 10 e n. 11/2000.

- Sull'irrilevanza dell'attività parlamentare posta in essere da altri deputati o senatori, v. sentenza n. 249/2006.

- Sull'irrilevanza, ai fini della declaratoria di insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., dell'inerenza delle dichiarazioni del parlamentare oggetto di contestazione al c.d. "contesto politico", v. sentenza n. 51/2002.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  07/10/2003  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte