Regioni (competenza esclusiva statale) - In genere - Definizione e disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni - Esclusiva statale - Preclusione di interventi da parte del legislatore regionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione del t.u. turismo della Regione Toscana che individua i requisiti di iscrizione all'albo regionale di maestro di sci). (Classif. 216001).
È un principio fondamentale in materia di professioni quello che riserva allo Stato non solo l’individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni stesse. Ne consegue che l’indicazione di specifici requisiti per l’esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza statale, risolvendosi in una indebita ingerenza in un settore (quello della disciplina dei titoli necessari per l’esercizio di una professione) costituente principio fondamentale della materia e, quindi, di competenza statale. (Precedenti: S. 161/2025 - mass. 47011; S. 127/2023 - mass. 45664; S. 271/2009 - mass. 34010).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 113, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che indica i requisiti di iscrizione all’albo del maestro di sci. La disposizione impugnata dal Governo, inserita nel t.u. turismo, non solo invade un ambito competenziale riservato allo Stato, ma indica requisiti neppure perfettamente coincidenti con quelli previsti dagli artt. 4 e 5 della legge n. 81 del 1991, ostacolando anche il trasferimento dei maestri di sci da un albo regionale all’altro).