Associazione (libertà di) - In genere - Esercizio negativo - Possibile imposizione di obblighi di appartenenza - Riconoscimento del potere dello Stato di creare enti a struttura associativa mediante associazioni di liberi esercenti una professione - Condizioni - Necessaria iscrizione negli albi, che importa la sussistenza di determinati titoli e di altri requisiti. (Classif. 023001).
La libertà negativa di associarsi, di cui all’art. 18 Cost., non viene lesa dall’imposizione di obblighi di appartenenza a un organismo pubblico, laddove il sistema delineato dalle norme assicuri lo strumento meglio idoneo all’attuazione di finalità schiettamente pubbliche, trascendenti la sfera nella quale opera il fenomeno associativo costituito per la libera determinazione dei privati. (Precedente: S. 40/1982 - mass. 9983).
Non può disconoscersi il potere dello Stato di creare enti a struttura associativa per il raggiungimento e la tutela di fini pubblici; onde l’obbligo imposto della iscrizione a siffatti enti si pone come limite alla libertà di non associarsi, limite ammesso a tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti. (Precedente: S. 120/1973 - mass. 6801).
Il riconoscimento delle associazioni di liberi esercenti una professione mira alla tutela sia dei privati che si avvalgono dell’opera dei professionisti, sia delle stesse classi professionali. E la disciplina giuridica delle libere professioni si basa sulla iscrizione negli albi, che importa la sussistenza di determinati titoli e di altri requisiti, l’uso del potere disciplinare nei confronti degli iscritti, e la salvaguardia degli interessi della categoria. (Precedenti: S. 418/1996; S. 120/1973).