Sentenza 393/2006 (ECLI:IT:COST:2006:393)
Massima numero 30799
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
23/10/2006; Decisione del
23/10/2006
Deposito del 23/11/2006; Pubblicazione in G. U. 29/11/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 393/06. REATI E PENE - PRESCRIZIONE - TERMINI - MODIFICHE NORMATIVE COMPORTANTI UN REGIME PIÙ FAVOREVOLE AL REO - DISCIPLINA TRANSITORIA - INAPPLICABILITÀ AI PROCESSI GIÀ PENDENTI IN PRIMO GRADO OVE VI SIA STATA L'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - LIMITAZIONE IN MODO NON RAGIONEVOLE DEL PRINCIPIO DELLA RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE PENALE PIÙ MITE - INGIUSTIFICATO RIFERIMENTO ALL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 393/06. REATI E PENE - PRESCRIZIONE - TERMINI - MODIFICHE NORMATIVE COMPORTANTI UN REGIME PIÙ FAVOREVOLE AL REO - DISCIPLINA TRANSITORIA - INAPPLICABILITÀ AI PROCESSI GIÀ PENDENTI IN PRIMO GRADO OVE VI SIA STATA L'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - LIMITAZIONE IN MODO NON RAGIONEVOLE DEL PRINCIPIO DELLA RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE PENALE PIÙ MITE - INGIUSTIFICATO RIFERIMENTO ALL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè". La norma, che dispone la inapplicabilità dei nuovi, più brevi, termini di prescrizione ai reati per i quali sia intervenuta, in primo grado, la dichiarazione di apertura del dibattimento, introduce una deroga ingiustificata alla regola della retroattività della norma penale più favorevole al reo di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen., poichè la scelta di individuare nel momento della dichiarazione di apertura del dibattimento il discrimine temporale per l'applicazione della nuova disciplina nei processi in corso di svolgimento in primo grado alla data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 non è assistita da ragionevolezza: infatti, la dichiarazione di apertura del dibattimento non è idonea a correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione, e al complesso delle ragioni che ne costituiscono il fondamento, poiché non connota indefettibilmente tutti i processi di primo grado, in particolare i riti alternativi, né è inclusa fra gli incombenti ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell'interruzione del decorso della prescrizione ex art. 160 cod. pen..
- Sulla locuzione "disposizioni più favorevoli al reo" v. citate, sentenze n. 455 e n. 85/1998, ordinanze n. 317/2000, n. 288 e n. 51/1999, n. 219/1997, n. 294 e n. 137/1996.
- Sulla natura sostanziale della prescrizione v., citata, sentenza n. 275/1990.
- Sull'interesse che viene perseguito attraverso la prescrizione v., citate, sentenze n. 254/1985 e n. 202/1971, ordinanza n. 337/1999.
- Sulla forza giuridica riconosciuta dalla Corte alle norme internazionali relative ai diritti fondamentali della persona v., citate, sentenze n. 270/1999, n. 109/1997, n. 168/1994, n. 62/1992; in particolare, sul Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, v, citata, sentenza n. 15/1996.
- Sugli interessi a favore dei quali può essere sacrificato l'interesse preservato dal principio di retroattività della lex mitior v. citate, sentenze n. 24/2004, n. 10/1997, n. 353 e n. 171/1996, n. 218 e n. 54/1993.
- Sui diversi fini in vista dei quali la Corte ha attribuito rilievo al momento dell'apertura del dibattimento v., citate, ordinanze n. 230/2005 e n. 970/1988.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè". La norma, che dispone la inapplicabilità dei nuovi, più brevi, termini di prescrizione ai reati per i quali sia intervenuta, in primo grado, la dichiarazione di apertura del dibattimento, introduce una deroga ingiustificata alla regola della retroattività della norma penale più favorevole al reo di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen., poichè la scelta di individuare nel momento della dichiarazione di apertura del dibattimento il discrimine temporale per l'applicazione della nuova disciplina nei processi in corso di svolgimento in primo grado alla data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 non è assistita da ragionevolezza: infatti, la dichiarazione di apertura del dibattimento non è idonea a correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione, e al complesso delle ragioni che ne costituiscono il fondamento, poiché non connota indefettibilmente tutti i processi di primo grado, in particolare i riti alternativi, né è inclusa fra gli incombenti ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell'interruzione del decorso della prescrizione ex art. 160 cod. pen..
- Sulla locuzione "disposizioni più favorevoli al reo" v. citate, sentenze n. 455 e n. 85/1998, ordinanze n. 317/2000, n. 288 e n. 51/1999, n. 219/1997, n. 294 e n. 137/1996.
- Sulla natura sostanziale della prescrizione v., citata, sentenza n. 275/1990.
- Sull'interesse che viene perseguito attraverso la prescrizione v., citate, sentenze n. 254/1985 e n. 202/1971, ordinanza n. 337/1999.
- Sulla forza giuridica riconosciuta dalla Corte alle norme internazionali relative ai diritti fondamentali della persona v., citate, sentenze n. 270/1999, n. 109/1997, n. 168/1994, n. 62/1992; in particolare, sul Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, v, citata, sentenza n. 15/1996.
- Sugli interessi a favore dei quali può essere sacrificato l'interesse preservato dal principio di retroattività della lex mitior v. citate, sentenze n. 24/2004, n. 10/1997, n. 353 e n. 171/1996, n. 218 e n. 54/1993.
- Sui diversi fini in vista dei quali la Corte ha attribuito rilievo al momento dell'apertura del dibattimento v., citate, ordinanze n. 230/2005 e n. 970/1988.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/12/2005
n. 251
art. 10
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte