Sentenza 394/2006 (ECLI:IT:COST:2006:394)
Massima numero 30801
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  08/11/2006;  Decisione del  08/11/2006
Deposito del 23/11/2006; Pubblicazione in G. U. 29/11/2006
Massime associate alla pronuncia:  30800  30802  30803  30804  30805  30806  30839


Titolo
SENT. 394/06 B. REATI E PENE - REATI ELETTORALI - FALSITÀ NELLE AUTENTICAZIONI DELLE SOTTOSCRIZIONI DELLE LISTE DI ELETTORI O CANDIDATI - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - DENUNCIATA IRRAZIONALE DISPARITÀ RISPETTO AI REATI DI FALSO IN ATTI FIDEFACIENTI DELLA MEDESIMA EFFICACIA (ARTT. 476 E 479 COD. PEN.) - OMESSA PONDERAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO COMPLESSIVO ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a), numero 1), della legge 2 marzo 2004, n. 61, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dal momento che il giudice non ha adeguatamente ponderato il quadro normativo di riferimento e non ha, pertanto, sufficientemente motivato in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo.

- Sulla ininfluenza del trattamento sanzionatorio previsto per il reato per cui si procede sulla decisione del giudice a quo, quale giudice dell'udienza preliminare v., citate, sentenza n. 295/2002 e ordinanza n. 156/2000.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  16/05/1960  n. 570  art. 90  co. 

legge  02/03/2004  n. 61  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte