Sentenza 394/2006 (ECLI:IT:COST:2006:394)
Massima numero 30802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  08/11/2006;  Decisione del  08/11/2006
Deposito del 23/11/2006; Pubblicazione in G. U. 29/11/2006
Massime associate alla pronuncia:  30800  30801  30803  30804  30805  30806  30839


Titolo
SENT. 394/06 C. REATI E PENE - REATI ELETTORALI - FALSITÀ NELLE AUTENTICAZIONI DELLE SOTTOSCRIZIONI DELLE DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA IN ELEZIONI AMMINISTRATIVE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - DENUNCIATA IRRAZIONALE DISPARITÀ RISPETTO AI REATI DI FALSO 'EX' ART. 479 COD. PEN. - DEDOTTA VIOLAZIONE DELLA FINALITÀ RIEDUCATIVA DELLA PENA - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lett. a), numero 1), della legge 2 marzo 2004, n. 61, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dal momento che il giudice non ha sufficientemente motivato in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo.



Atti oggetto del giudizio

legge  02/03/2004  n. 61  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte