SENT. 394/06 D. REATI E PENE - REATI ELETTORALI - FALSITÀ NELLE AUTENTICAZIONI DELLE SOTTOSCRIZIONI DELLE LISTE DI ELETTORI O CANDIDATI O NELLA FORMAZIONE DELLE STESSE - NORME MODIFICATIVE DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO - QUALIFICAZIONE DELLE STESSE COME NORME PENALI DI FAVORE.
La nozione di norma penale di favore, intesa come quella che "sottrae" una certa classe di soggetti o di condotte all'ambito di applicazione di altra norma maggiormente comprensiva, è la risultante di un giudizio di relazione fra due o più norme compresenti nell'ordinamento in un dato momento. Sulla base di tali premesse, risulta palese la natura di norme penali di favore delle disposizioni di cui agli artt. 90, terzo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 100, terzo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituiti rispettivamente dall'art. 1, comma 2, lettera a), numero 1), e dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 marzo 2004, n. 61: applicando il principio di specialità, infatti, dette disposizioni - che puniscono con la sola ammenda chi commette falsi nelle autenticazioni di sottoscrizioni di liste di elettori o candidati e chi forma falsamente liste di elettori o di candidati - sottraggono dall'ambito applicativo di norme più ampie, compresenti nell'ordinamento - che qualificano come delitti e puniscono con pena detentiva i falsi di cui ai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale nonché la falsa formazione e l'alterazione di schede o altri atti destinati alle operazioni elettorali, la sostituzione, soppressione o distruzione dei medesimi, l'uso di atti falsificati, alterati o sostituiti di cui al secondo comma dei medesimi artt. 90 e 100 - talune fattispecie, allo scopo e con l'effetto di riservare loro un trattamento sanzionatorio sensibilmente più mite.
- Sulla impossibilità di inquadrare nelle norme penali di favore le disposizioni che delimitano l'area di intervento di una norma incriminatrice, v., citata, sentenza n. 161/2004.
- Sulla impossibilità di far discendere la qualificazione di norma penale di favore dal raffronto tra una norma vigente ed una norma anteriore, v., citate, sentenze n. 330/1996 e n. 108/1981, ordinanza n. 175/2001.