SENT. 394/06 E. LEGGI PENALI - PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLA NORMA PENALE SFAVOREVOLE E PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ DELLA 'LEX MITIOR' - DIVERSO FONDAMENTO COSTITUZIONALE - CONSEGUENZA.
Il principio di retroattività della norma più favorevole ha una valenza distinta rispetto al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole in quanto, se quest'ultimo si pone come essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo della esigenza di calcolabilità delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale, il primo, invece, non ha alcun collegamento con tale libertà, in quanto la lex mitior sopravviene alla commissione del fatto, al quale l'autore si era liberamente determinato in base al pregresso panorama normativo. Perciò, mentre la irretroattività della norma sfavorevole trova diretto riconoscimento nell'art. 25, secondo comma, Cost., non altrettanto può dirsi per la retroattività della legge favorevole, il cui fondamento va, invece, individuato nel principio di eguaglianza, che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della lex mitior. Peraltro, il collegamento al principio di eguaglianza segna anche il limite del principio in esame, che appare, perciò, a differenza della irretroattività della norme penale sfavorevole, suscettibile di deroghe, legittime sul piano costituzionale ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli.
- Sulla irretroattività della legge sfavorevole quale strumento di garanzia del cittadino, v., citata, sentenza n. 364/1988.
- Sul fondamento costituzionale dell'irretroattività della legge sfavorevole nell'art. 25, secondo comma, Cost., v., citata, sentenza n. 148/1983.
- Sul fatto che la retroattività della lex mitior non trovi fondamento nell'art. 25, secondo comma, Cost., v., citate, ex plurimis, sentenze n. 80/1995, n. 6/1978, n. 164/1974, ordinanza n. 330/1995.
- Sulla derogabilità del principio di retroattività della legge più favorevole v., citate, sentenze n. 74/1980 e n. 6/1978, ordinanza n. 330/1995.
- Sulla necessità che la lex mitior sia stata validamente emanata affinché possa trovare applicazione il principio di retroattività v., citata, sentenza n. 51/1985.
- Sul richiamo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (ancorché priva di efficacia giuridica), v., citata, sentenza n. 135/2002.