Sentenza 394/2006 (ECLI:IT:COST:2006:394)
Massima numero 30805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  08/11/2006;  Decisione del  08/11/2006
Deposito del 23/11/2006; Pubblicazione in G. U. 29/11/2006
Massime associate alla pronuncia:  30800  30801  30802  30803  30804  30806  30839


Titolo
SENT. 394/06 F. REATI E PENE - REATI ELETTORALI - FALSITÀ NELLE AUTENTICAZIONI DELLE SOTTOSCRIZIONI DELLE LISTE DI ELETTORI O CANDIDATI O NELLA FORMAZIONE DELLE STESSE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - INGIUSTIFICATA DISPARITÀ RISPETTO AI REATI DI FALSITÀ IN ATTI FIDEFACIENTI DELLA MEDESIMA EFFICACIA (ARTT. 476 E 479 COD. PEN.) E RISPETTO ALLA GENERALITÀ DEI REATI DI FALSO IN MATERIA ELETTORALE (SECONDO COMMA DELL'ART. 100 D.P.R. N. 361 DEL 1957) - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI DI CENSURA.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 100, terzo comma, del d. P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dalla legge 2 marzo 2004, n. 61, art. 1, comma 1, lettera a), per violazione dell'art. 3 Cost. ed assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti dal rimettente. La norma punisce con l'ammenda da 500 a 2000 euro sia chi commette uno dei reati di falso di cui ai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione della sottoscrizione di liste di elettori o candidati nelle elezioni politiche, sia chi forma falsamente liste di elettori o candidati. Con riferimento alla prima fattispecie, vi è una palese dissimmetria rispetto al trattamento sanzionatorio previsto, in generale, dalle norme del codice penale in tema di falso, richiamate ai fini della descrizione delle condotte incriminate: così, con riguardo alla falsità ideologica del pubblico ufficiale chiamato ad autenticare le firme - ma il rilievo vale, mutatis mutandis, in rapporto ad ognuna delle altre ipotesi di falso riferibili a tale autentica - la norma censurata sottopone alla sola ammenda un fatto riconducibile, nella generalità dei casi, al paradigma punitivo delle falsità ideologiche commesse dal pubblico ufficiale in atto pubblico, punite dall'art. 479 cod. pen. con la reclusione da uno a sei anni. Tale dissimmetria appare ingiustificata, considerato che la condotta dei due illeciti è, per definizione, identica, che nessuna diversità tra le due fattispecie è ravvisabile sotto il profilo della lesività del bene "strumentale-intermedio" della fede pubblica e che il bene finale tutelato dal reato contemplato dalla norma impugnata è di rango particolarmente elevato, in quanto intimamente connesso al principio democratico della rappresentatività popolare, trattandosi di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Analoghe considerazioni valgono per la seconda fattispecie, quella della falsa formazione di liste di elettori o di candidati, nel confronto con il regime previsto, per la generalità dei falsi in materia elettorale, dal secondo comma del medesimo art. 100 del d.P.R. n. 361 del 1957, il quale irrigidisce, e non già attenua, il trattamento sanzionatorio prefigurato dalle corrispondenti norme del codice penale: lo scarto della risposta punitiva è manifestamente irragionevole, non essendo sostenibile che la falsità in questione abbia potenzialità lesive del bene giuridico protetto nettamente inferiori alla media di quelle inerenti agli altri atti destinati alle operazioni elettorali; né si potrebbe fondare la macroscopica differenza di sanzioni su una pretesa distinzione tra falsità inerenti rispettivamente alla fase "preparatoria" del procedimento elettorale e alle fasi "costitutiva" e di verifica dei risultati, in quanto le falsità nella formazione delle liste non esauriscono il novero dei possibili falsi incidenti sulla fase preparatoria, e, in relazione alle altre forme di interferenza illecita, gli artt. 96, 97 e 98 del medesimo d.P.R. non effettuano alcuna cesura tra fase preparatoria e fasi successive. Senza contare che, infine, le disposizioni censurate determinano un'ulteriore incongruenza, poiché la falsa formazione di liste viene ad essere assoggettata ad una pena incomparabilmente più mite rispetto all'uso delle liste falsificate e alla sostituzione, soppressione o distruzione di liste vere, nonostante si tratti di fattispecie equiparabili sul piano del disvalore.

- Sull'ammissibilità di un sindacato di costituzionalità sul merito delle scelte legislative solo in caso di manifesta irragionevolezza v., citate, ex plurimis, sentenze n. 144/2005, n. 364/2004, n. 287/2001, ordinanze n. 109, n.139 e n. 212/2004, n. 177, n. 206 e n. 234/2003.

- Sull'esigenza di una razionalizzazione del sistema dei reati elettorali v., citate, sentenze n. 455/1998, n. 84/1997, n. 121/1980, n. 45/1967.

- Sulla regola per cui le liste di candidati debbono essere presentate da un numero prefissato di elettori v., citata, sentenza n. 83/1992.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 100  co. 3

legge  02/03/2004  n. 61  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte