Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Norme penali di favore - Rilevanza delle quesitoni ad esse relative - Sussistenza.
Il principio di legalità non preclude lo scrutinio di costituzionalità, anche in malam partem, delle c.d. norme penali di favore, ossia delle norme che stabiliscono, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più benevolo di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni. Tale conclusione si connette all'ineludibile esigenza di evitare la creazione di "zone franche" dell'ordinamento, sottratte al controllo di costituzionalità, entro le quali il legislatore potrebbe di fatto operare svincolato da ogni regola. Il suddetto principio impedisce alla Corte di configurare nuove norme penali ma non le preclude decisioni ablative di norme che sottraggano determinati gruppi di condotte o di soggetti alla sfera applicativa di una norma più generale, accordando loro un trattamento più favorevole: infatti, la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione resta salva, poiché l'effetto in malam partem non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali, ma consegue all'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria. Il sindacato di costituzionalità sulle norme penali di favore è, inoltre, ammissibile anche sotto il profilo processuale, poiché le pronunce concernenti la legittimità di tali norme possono influire sull'esercizio della funzione giurisdizionale, vuoi incidendo sulle formule di proscioglimento, o, quanto meno, sui dispositivi delle sentenze, vuoi perché anche le norme penali di favore fanno parte del sistema e lo stabilire in quale modo il sistema potrebbe reagire al loro annullamento è problema che i singoli giudici devono affrontare caso per caso, vuoi perché non può escludersi che il giudizio della Corte si concluda con una sentenza interpretativa di rigetto (nei sensi indicati in motivazione) o con una pronuncia correttiva delle premesse esegetiche su cui si fonda l'ordinanza di rimessione.
- Sulla ragione sostanziale che osta all'adozione di pronunce in malam partem in materia penale v., citate, ex plurimis, sentenze n. 161/2004, n. 49/2002, n. 508/2000; ordinanze n. 187/2005, n. 580/2000, n. 392/1998, n. 132/1995.
- Sulla rimessione al Parlamento della riserva sulla scelta dei fatti da sottoporre a pena, v., citata, sentenza n. 487/1989.
- Sulla impossibilità per la Corte di creare nuove fattispecie criminose e di incidere in peius sulla risposta punitiva v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 317/2000 e n. 337/1999.
- Sulla sindacabilità delle norme penali di favore v., citate, sentenze n 148/1983, n. 826/1988, n. 124/1990, n. 167 e n. 194/1993, n. 25/1994, ordinanze n. 95/2004, n. 433/1998.
- Sulla intangibilità del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole v., citata, sentenza n. 161/2004.
- Sugli effetti nel giudizio a quo delle pronunce sulla legittimità di norme penali di favore v., citate, sentenze n. 25/1994, n. 167 e n. 194/1993, n. 124/1990, n. 148/1983.