Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Omessa ricostruzione del quadro normativo - Conseguente inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di norme della Regione Abruzzo che prevedono che gli operatori delle Forze armate e altri soggetti che accedono in pronto soccorso, a seguito di infortunio durante, o per ragioni di servizio, sono esonerati dal pagamento del ticket, anche in caso di dimissione in codice bianco, anche in relazione a successive prestazioni strettamente correlate all'infortunio, per due anni). (Classif. 113003).
Al vizio di omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento dell'impugnativa consegue l'inammissibilità delle questioni proposte. (Precedente: S. 265/2020-mass. 42987).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, nonché in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lett. m, Cost., in relazione all'art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 - degli artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi 1 e 2; e 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 27 del 2021, che prevedono che gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia locale, nonché gli operatori delle associazioni e cooperative impegnati in attività di emergenza-urgenza, soccorso, ordine pubblico, sicurezza e protezione civile, che accedono in pronto soccorso, a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, sono esonerati dal pagamento del ticket in relazione alle prestazioni erogate, anche in caso di dimissione in codice bianco e, indipendentemente dal codice di dimissione, anche in relazione ad eventuali successive prestazioni strettamente correlate all'infortunio per un periodo massimo di due anni. La totale mancata considerazione della complessiva disciplina statale vigente in materia, in particolare quella relativa all'ambito della tutela assicurata, nel caso di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia locale vizia, irrimediabilmente, il ricorso, impedendo anche lo scrutinio nel merito delle norme ritenute dal ricorrente imprescindibilmente connesse alle disposizioni impugnate).