SENT. 396/06 A. SICUREZZA PUBBLICA - LEGGE DELLA REGIONE SARDEGNA - POSSIBILITÀ DI RIMOZIONE O SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI DA PARTE DEGLI ORGANI REGIONALI PER IL COMPIMENTO DI ATTI CONTRARI A COSTITUZIONE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO ALLA «TUTELA DELLA COSTITUZIONE» - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA REGIONE RESISTENTE PER OMESSA MENZIONE, NELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONTENENTE LA DETERMINAZIONE AD IMPUGNARE, DEGLI «ATTI CONTRARI A COSTITUZIONE» - ACCOGLIMENTO - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sardegna 7 ottobre 2005, n. 13, censurato, in riferimento all'art. 3 dello statuto speciale della Regione Sardegna e dell'art. 127 Cost., nella parte in cui non esclude gli "atti contrari alla Costituzione" dai casi nei quali possono intervenire gli organi regionali in tema di rimozione o sospensione degli amministratori locali. Infatti, la relazione del Ministro per gli Affari regionali allegata alla delibera del Consiglio dei ministri contenente la determinazione ad impugnare non fa riferimento agli "atti contrari a Costituzione".
- Sulla necessità che le censure siano indicate nella delibera del Consiglio dei ministri v., citate, sentenze n. 49/2006, nn. 360 e 300/2005, n. 134/2004.