Sentenza 396/2006 (ECLI:IT:COST:2006:396)
Massima numero 30808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  20/11/2006;  Decisione del  20/11/2006
Deposito del 01/12/2006; Pubblicazione in G. U. 06/12/2006
Massime associate alla pronuncia:  30809  30810


Titolo
SENT. 396/06 A. SICUREZZA PUBBLICA - LEGGE DELLA REGIONE SARDEGNA - POSSIBILITÀ DI RIMOZIONE O SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI DA PARTE DEGLI ORGANI REGIONALI PER IL COMPIMENTO DI ATTI CONTRARI A COSTITUZIONE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO ALLA «TUTELA DELLA COSTITUZIONE» - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA REGIONE RESISTENTE PER OMESSA MENZIONE, NELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONTENENTE LA DETERMINAZIONE AD IMPUGNARE, DEGLI «ATTI CONTRARI A COSTITUZIONE» - ACCOGLIMENTO - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sardegna 7 ottobre 2005, n. 13, censurato, in riferimento all'art. 3 dello statuto speciale della Regione Sardegna e dell'art. 127 Cost., nella parte in cui non esclude gli "atti contrari alla Costituzione" dai casi nei quali possono intervenire gli organi regionali in tema di rimozione o sospensione degli amministratori locali. Infatti, la relazione del Ministro per gli Affari regionali allegata alla delibera del Consiglio dei ministri contenente la determinazione ad impugnare non fa riferimento agli "atti contrari a Costituzione".

- Sulla necessità che le censure siano indicate nella delibera del Consiglio dei ministri v., citate, sentenze n. 49/2006, nn. 360 e 300/2005, n. 134/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  07/10/2005  n. 13  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte