SENT. 396/06 B. SICUREZZA PUBBLICA - LEGGE DELLA REGIONE SARDEGNA - POSSIBILITÀ DI RIMOZIONE O SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI DA PARTE DEGLI ORGANI REGIONALI «PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO» - OMESSA ESCLUSIONE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA REGIONE RESISTENTE PER GENERICITÀ DELLA CENSURA E PER ERRONEA INDICAZIONE DEL PARAMETRO - REIEZIONE.
Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità, per genericità della censura ed erronea indicazione del parametro statutario, del ricorso proposto dal Governo avverso l'art. 3 della legge della Regione Sardegna 7 ottobre 2005, n. 13, censurato nella parte in cui non esclude la violazione dei gravi motivi di ordine pubblico dai casi nei quali possono intervenire gli organi regionali in tema di rimozione o sospensione degli amministratori locali. Infatti, la relazione ministeriale allegata alla delibera governativa di impugnazione individua specificamente la disposizione censurata e l'oggetto del giudizio ed indica con chiarezza la norma statutaria violata, facendo correttamente riferimento alla competenza legislativa esclusiva della Regione Sardegna in tema di "ordinamento degli enti locali".