Sentenza 396/2006 (ECLI:IT:COST:2006:396)
Massima numero 30809
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  20/11/2006;  Decisione del  20/11/2006
Deposito del 01/12/2006; Pubblicazione in G. U. 06/12/2006
Massime associate alla pronuncia:  30808  30810


Titolo
SENT. 396/06 B. SICUREZZA PUBBLICA - LEGGE DELLA REGIONE SARDEGNA - POSSIBILITÀ DI RIMOZIONE O SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI DA PARTE DEGLI ORGANI REGIONALI «PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO» - OMESSA ESCLUSIONE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA REGIONE RESISTENTE PER GENERICITÀ DELLA CENSURA E PER ERRONEA INDICAZIONE DEL PARAMETRO - REIEZIONE.

Testo

Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità, per genericità della censura ed erronea indicazione del parametro statutario, del ricorso proposto dal Governo avverso l'art. 3 della legge della Regione Sardegna 7 ottobre 2005, n. 13, censurato nella parte in cui non esclude la violazione dei gravi motivi di ordine pubblico dai casi nei quali possono intervenire gli organi regionali in tema di rimozione o sospensione degli amministratori locali. Infatti, la relazione ministeriale allegata alla delibera governativa di impugnazione individua specificamente la disposizione censurata e l'oggetto del giudizio ed indica con chiarezza la norma statutaria violata, facendo correttamente riferimento alla competenza legislativa esclusiva della Regione Sardegna in tema di "ordinamento degli enti locali".



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  07/10/2005  n. 13  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 142