Sentenza 396/2006 (ECLI:IT:COST:2006:396)
Massima numero 30810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
20/11/2006; Decisione del
20/11/2006
Deposito del 01/12/2006; Pubblicazione in G. U. 06/12/2006
Titolo
SENT. 396/06 C. SICUREZZA PUBBLICA - LEGGE DELLA REGIONE SARDEGNA - POSSIBILITÀ DI RIMOZIONE O SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI DA PARTE DEGLI ORGANI REGIONALI ANCHE «PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO» - OMESSA ESCLUSIONE - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 396/06 C. SICUREZZA PUBBLICA - LEGGE DELLA REGIONE SARDEGNA - POSSIBILITÀ DI RIMOZIONE O SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI DA PARTE DEGLI ORGANI REGIONALI ANCHE «PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO» - OMESSA ESCLUSIONE - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., l'art. 3 della legge della Regione Sardegna 7 ottobre 2005, n. 13, nella parte in cui non esclude i gravi motivi di ordine pubblico dai casi nei quali gli organi regionali possono disporre la rimozione o la sospensione degli amministratori locali. Infatti, i profili concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica sono estranei all'area delle competenze legislative della Regione, come si evince anche dall'art. 49 dello Statuto regionale e dall'art. 2, primo comma, del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, e sono riservati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
07/10/2005
n. 13
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 18/08/2000
n. 267
art. 142