Sentenza 396/2006 (ECLI:IT:COST:2006:396)
Massima numero 30810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  20/11/2006;  Decisione del  20/11/2006
Deposito del 01/12/2006; Pubblicazione in G. U. 06/12/2006
Massime associate alla pronuncia:  30808  30809


Titolo
SENT. 396/06 C. SICUREZZA PUBBLICA - LEGGE DELLA REGIONE SARDEGNA - POSSIBILITÀ DI RIMOZIONE O SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI DA PARTE DEGLI ORGANI REGIONALI ANCHE «PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO» - OMESSA ESCLUSIONE - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., l'art. 3 della legge della Regione Sardegna 7 ottobre 2005, n. 13, nella parte in cui non esclude i gravi motivi di ordine pubblico dai casi nei quali gli organi regionali possono disporre la rimozione o la sospensione degli amministratori locali. Infatti, i profili concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica sono estranei all'area delle competenze legislative della Regione, come si evince anche dall'art. 49 dello Statuto regionale e dall'art. 2, primo comma, del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, e sono riservati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  07/10/2005  n. 13  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 142