Sentenza 397/2006 (ECLI:IT:COST:2006:397)
Massima numero 30811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  20/11/2006;  Decisione del  20/11/2006
Deposito del 01/12/2006; Pubblicazione in G. U. 06/12/2006
Massime associate alla pronuncia:  30812  30813


Titolo
SENT. 397/06 A. ENTI LOCALI - COMUNITÀ MONTANE - LEGGE DELLA REGIONE SARDEGNA - PREVISIONE DI ADEMPIMENTI A CARICO DEI PRESIDENTI DELLE COMUNITÀ MONTANE - MANCATO ESPLETAMENTO NEL TERMINE STABILITO - PREVISIONE DELLA NOMINA DI UN COMMISSARIO 'AD ACTA' DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - RICORSO DEL GOVERNO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PER MANCATO CHIARIMENTO IN ORDINE AI PARAMETRI EVOCABILI - REIEZIONE.

Testo

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dal Governo nei confronti dell'art. 11, comma 3, della legge della Regione Sardegna 2 agosto 2005, n. 12, censurato, per contrasto con gli artt. 117 e 120 Cost., nella parte in cui prevede che il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta qualora i presidenti delle Comunità montane non provvedano ad inviare, nel termine fissato, i dati indicati dal comma precedente. Infatti, il ricorrente ha individuato la norma statutaria attributiva della potestà legislativa regionale in materia di enti locali e quindi di comunità montane (pur avendo poi svolto le censure con riferimento ai parametri costituzionali del Titolo V), e ciò è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

- Sul punto, v., citata, sentenza n. 274/2003.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  02/08/2005  n. 12  art. 11  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte