Sentenza 397/2006 (ECLI:IT:COST:2006:397)
Massima numero 30812
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
20/11/2006; Decisione del
20/11/2006
Deposito del 01/12/2006; Pubblicazione in G. U. 06/12/2006
Titolo
SENT. 397/06 B. ENTI LOCALI - COMUNITÀ MONTANE - LEGGE DELLA REGIONE SARDEGNA - PREVISIONE DI ADEMPIMENTI A CARICO DEI PRESIDENTI DELLE COMUNITÀ MONTANE - MANCATO ESPLETAMENTO NEL TERMINE STABILITO - PREVISIONE DELLA NOMINA DI UN COMMISSARIO 'AD ACTA' DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI LIMITI IMPOSTI ALLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE - GENERICITÀ DELLA CENSURA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 397/06 B. ENTI LOCALI - COMUNITÀ MONTANE - LEGGE DELLA REGIONE SARDEGNA - PREVISIONE DI ADEMPIMENTI A CARICO DEI PRESIDENTI DELLE COMUNITÀ MONTANE - MANCATO ESPLETAMENTO NEL TERMINE STABILITO - PREVISIONE DELLA NOMINA DI UN COMMISSARIO 'AD ACTA' DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI LIMITI IMPOSTI ALLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE - GENERICITÀ DELLA CENSURA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 comma 3, della legge della Regione Sardegna 2 agosto 2005, n. 12, censurato, per contrasto con l'art. 117 Cost., nella parte in cui prevede che il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta qualora i presidenti delle Comunità montane non provvedano ad inviare, nel termine fissato, i dati indicati dal comma precedente. Infatti, l'Avvocatura dello Stato non ha specificato le ragioni per le quali detta norma costituzionale risulterebbe violata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
02/08/2005
n. 12
art. 11
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte