Sentenza 397/2006 (ECLI:IT:COST:2006:397)
Massima numero 30812
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  20/11/2006;  Decisione del  20/11/2006
Deposito del 01/12/2006; Pubblicazione in G. U. 06/12/2006
Massime associate alla pronuncia:  30811  30813


Titolo
SENT. 397/06 B. ENTI LOCALI - COMUNITÀ MONTANE - LEGGE DELLA REGIONE SARDEGNA - PREVISIONE DI ADEMPIMENTI A CARICO DEI PRESIDENTI DELLE COMUNITÀ MONTANE - MANCATO ESPLETAMENTO NEL TERMINE STABILITO - PREVISIONE DELLA NOMINA DI UN COMMISSARIO 'AD ACTA' DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI LIMITI IMPOSTI ALLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE - GENERICITÀ DELLA CENSURA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo

E' inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 comma 3, della legge della Regione Sardegna 2 agosto 2005, n. 12, censurato, per contrasto con l'art. 117 Cost., nella parte in cui prevede che il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta qualora i presidenti delle Comunità montane non provvedano ad inviare, nel termine fissato, i dati indicati dal comma precedente. Infatti, l'Avvocatura dello Stato non ha specificato le ragioni per le quali detta norma costituzionale risulterebbe violata.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  02/08/2005  n. 12  art. 11  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte