SENT. 397/06 C. ENTI LOCALI - COMUNITÀ MONTANE - LEGGE DELLA REGIONE SARDEGNA - PREVISIONE DI ADEMPIMENTI A CARICO DEI PRESIDENTI DELLE COMUNITÀ MONTANE - MANCATO ESPLETAMENTO NEL TERMINE STABILITO - PREVISIONE DELLA NOMINA DI UN COMMISSARIO 'AD ACTA' DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI LIMITI POSTI AL POTERE SOSTITUTIVO REGIONALE NONCHÉ LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 comma 3, della legge della Regione Sardegna 2 agosto 2005, n. 12, censurato, per contrasto con l'art. 120 Cost., nella parte in cui prevede che il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta qualora i presidenti delle Comunità montane non provvedano ad inviare, nel termine fissato, i dati indicati dal comma precedente. Infatti, è ammissibile che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o attività obbligatorie, in caso di inerzia dell'ente competente, apprestando congrue garanzie procedimentali, in conformità al principio di leale collaborazione. Peraltro, solo quando la Regione eserciti il suo potere sostitutivo nei confronti di enti "dotati di autonomia costituzionalmente garantita" - ossia, i Comuni, le Province e le Città metropolitane di cui agli artt. 114 e 118 Cost. - si rende necessario, sul piano costituzionale, il rispetto di una procedura articolata di garanzia, che impone, tra l'altro, l'osservanza di regole di cooperazione e di consultazione con i soggetti inadempienti. Detta procedura, invece, non deve necessariamente essere prevista dalla normativa regionale nell'ipotesi in cui consenta l'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti di enti sub-regionali sforniti di autonomia costituzionale, come sono le Comunità montane.
- Sui limiti al potere sostitutivo regionale v., citate, sentenze n. 167/2005, n. 236 e 69/2004 e, in particolare, n. 43/2004.
- Sulla tassatività della elencazione di cui agli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera p), Cost., v., citate, sentenze n. 456 e 244/2005.