SENT. 398/06 B. AMBIENTE (TUTELA DELL') - NORME DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE, IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DELLA DIRETTIVA 2003/4/CE, IN MATERIA DI ACCESSO DEL PUBBLICO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE (CAPI I E II DELLA LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 2005, N. 11) - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE AVENTI UN CARATTERE FORTEMENTE UNITARIO COMPORTANTE LA NECESSITÀ DI ATTUAZIONE ESCLUSIVAMENTE STATALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in quanto dà attuazione a tre direttive comunitarie incidenti su materie "aventi un carattere fortemente unitario", laddove la norma costituzionale imporrebbe un'attuazione esclusivamente statale. In realtà, le esigenze unitarie poste a base di un accentramento nello Stato della competenza ad attuare una direttiva comunitaria devono discendere con evidenza dalla stessa direttiva, mentre, nella specie, detta necessità non emerge da nessuna delle direttive coinvolte. In assenza di precise norme comunitarie che prescrivano l'accentramento, il richiamo generico all'art. 117, primo comma, Cost. è inconferente e si pone in contraddizione con il quinto comma dello stesso articolo, che prevede il potere delle Regioni e delle Province autonome all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di loro competenza. La legittimità dell'intervento legislativo di una Regione in attuazione di una direttiva comunitaria dipende dalla sua inerenza a materia attribuita alla potestà legislativa regionale, con la conseguenza che lo scrutinio di costituzionalità deve essere basato sui commi secondo, terzo e quarto dell'art. 117 Cost. e non sul primo comma, invocato dal ricorrente.
- V., citata, sentenza n. 126/1996.