SENT. 398/06 C. AMBIENTE (TUTELA DELL') - NORME DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE, IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - RICORSO DEL GOVERNO - LAMENTATA INVASIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DENUNCIATA INSUSSISTENZA DI COMPETENZA REGIONALE IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE IN DETTA MATERIA - AMMISSIBILITÀ DI INTERVENTI LEGISLATIVI REGIONALI IN VIRTÙ DELLA NATURA «TRASVERSALE» DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del Capo I della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 4, 5 e 6 dello statuto speciale e all'art. 117, commi secondo, lettera s), e quinto, Cost., in quanto le norme in esso contenute riguarderebbero la materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato. La direttiva 2001/42/CE, cui la legge in esame dà attuazione, disciplina la valutazione ambientale strategica, che attiene alla materia "tutela dell'ambiente": ciò non significa che sia esclusa in tale campo ogni competenza regionale, data la "trasversalità" della materia in oggetto, rispetto alla quale si manifestano competenze diverse, che possono essere anche regionali. Dall'esame del Capo I non vengono in rilievo norme destinate ad incidere in campi riservati allo Stato, poiché la legge circoscrive l'attuazione della direttiva alle materie di competenza regionale e si impegna a rispettare i principi e i criteri generali della legislazione statale.
- Sulla trasversalità della materia "tutela dell'ambiente" v., citate, sentenze n. 259/2004 e n. 407/2002.