SENT. 398/06 D. AMBIENTE (TUTELA DELL') - NORME DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2003/4/CE, IN MATERIA DI ACCESSO DEL PUBBLICO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE - RICORSO DEL GOVERNO - LAMENTATA INVASIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI «COORDINAMENTO INFORMATIVO STATISTICO E INFORMATICO DEI DATI DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE, REGIONALE E LOCALE» - INERENZA DELLE NORME CENSURATE ALLA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO E CONFORMITÀ DELLE STESSE AI LIMITI POSTI DALLA LEGISLAZIONE STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del Capo II della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 4, 5 e 6 dello statuto speciale e all'art. 117, commi secondo, lettere r) ed s), e quinto, Cost.. Con riferimento alle norme statutarie evocate e all'art. 117, commi secondo, lettera s), e quinto, Cost., l'oggetto delle norme impugnate non è la tutela dell'ambiente ma la tutela del diritto dei cittadini ad accedere ad informazioni ambientali: infatti, il Capo II dà attuazione alla direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, attenendosi ai limiti tracciati dalla legislazione statale in materia di diritto di accesso del pubblico alle informazioni e prevedendo specifiche norme sull'informazione ambientale. Inconferente appare, poi, il parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r), Cost., perché riguarda l'attività di coordinamento informativo ed informatico e nulla ha a che vedere con le norme che disciplinano l'accesso dei cittadini all'informazione ambientale.
- Sul coordinamento informativo ed informatico v., citata, sentenza n. 17/2004.