Sentenza 399/2006 (ECLI:IT:COST:2006:399)
Massima numero 30818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  20/11/2006;  Decisione del  20/11/2006
Deposito del 01/12/2006; Pubblicazione in G. U. 06/12/2006
Massime associate alla pronuncia:  30819  30820


Titolo
SENT. 399/06 A. INFORMAZIONE - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/4/CE SULL'ACCESSO DEL PUBBLICO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE - RICORSO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLA REGIONE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE REGIONALE - ATTINENZA DELLA NORMATIVA CENSURATA AL DIRITTO DI ACCESSO E COMPETENZA DELLO STATO IN ORDINE ALLA FISSAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI TUTELA ANCHE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA - SALVAGUARDIA DELLE COMPETENZE REGIONALI MEDIANTE CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA CONTENUTA NELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 8 e 12 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, in riferimento all'art. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 6, 9, 12 e 13, all'art. 5, numeri 10, 14, 16, 20 e 22, all'art. 6, numero 3, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed agli artt. 76 e 117, quarto e quinto comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La disciplina delle informazioni in tema di ambiente non appartiene alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ma si inserisce nell'ambito della tutela del diritto di accesso del pubblico ai documenti amministrativi: ciò non esclude la competenza legislativa dello Stato in materia, in quanto l'accesso ai documenti amministrativi attiene, di per sé, ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.. Ciò posto, si deve escludere che non spettasse allo Stato dare attuazione, con la legge contestata, alla direttiva 2003/4/CE in materia di informazione ambientale, proprio perché lo Stato ha il dovere di fissare i livelli essenziali di tutela nel settore. Pertanto, le competenze legislative statutarie della Regione non risultano violate, così come non risulta compromesso l'art. 117, quarto e quinto comma, Cost.. Non c'è neppure violazione dell'art. 76 Cost., in quanto il d.lgs. impugnato contiene una determinazione dei livelli essenziali di tutela destinata ad essere sostituita, in tutto o in parte, da una determinazione regionale precedente o susseguente alla normativa statale di attuazione della direttiva: nella specie, la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 è intervenuta a disciplinare l'accesso all'informazione ambientale anteriormente al d.lgs. contestato, che non si pone in contrasto con la legge di delegazione ma si combina con essa in un tutto unitario.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  19/08/2005  n. 195  art. 3  co. 

decreto legislativo  19/08/2005  n. 195  art. 4  co. 

decreto legislativo  19/08/2005  n. 195  art. 5  co. 

decreto legislativo  19/08/2005  n. 195  art. 8  co. 

decreto legislativo  19/08/2005  n. 195  art. 12  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 5

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 6

Altri parametri e norme interposte

legge  31/10/2003  n. 306  art. 1    co. 5