Sentenza 399/2006 (ECLI:IT:COST:2006:399)
Massima numero 30819
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  20/11/2006;  Decisione del  20/11/2006
Deposito del 01/12/2006; Pubblicazione in G. U. 06/12/2006
Massime associate alla pronuncia:  30818  30820


Titolo
SENT. 399/06 B. INFORMAZIONE - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/4/CE SULL'ACCESSO DEL PUBBLICO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE - DISPOSIZIONI FINANZIARIE - UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI (UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI) SECONDO LA LEGISLAZIONE VIGENTE - PREVISTA ESCLUSIONE DI NUOVE O MAGGIORI SPESE O MINORI ENTRATE - RICORSO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - LAMENTATA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - INSUSSISTENZA - PRESCRIZIONI RIENTRANTI NELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO SPETTANTE ALLO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, sollevata in riferimento agli artt. 48 e seguenti dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto la norma imporrebbe alla Regione un vincolo molto puntuale, che esulerebbe dai poteri statali di coordinamento della finanza pubblica. In realtà, la norma impugnata non pone un vincolo puntuale relativo ad una singola voce di spesa, dal quale potrebbe derivare una lesione dell'autonomia finanziaria regionale, ma contiene una prescrizione di carattere generale volta a limitare la spesa pubblica complessiva, che rientra nella funzione di coordinamento spettante allo Stato.

- Sul punto v., citate, sentenze n. 417/2005 e n. 36/2004.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  19/08/2005  n. 195  art. 12  co. 2

decreto legislativo  19/08/2005  n. 195  art. 12  co. 3

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 48

Altri parametri e norme interposte