SENT. 399/06 B. INFORMAZIONE - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/4/CE SULL'ACCESSO DEL PUBBLICO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE - DISPOSIZIONI FINANZIARIE - UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI (UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI) SECONDO LA LEGISLAZIONE VIGENTE - PREVISTA ESCLUSIONE DI NUOVE O MAGGIORI SPESE O MINORI ENTRATE - RICORSO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - LAMENTATA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - INSUSSISTENZA - PRESCRIZIONI RIENTRANTI NELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO SPETTANTE ALLO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, sollevata in riferimento agli artt. 48 e seguenti dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto la norma imporrebbe alla Regione un vincolo molto puntuale, che esulerebbe dai poteri statali di coordinamento della finanza pubblica. In realtà, la norma impugnata non pone un vincolo puntuale relativo ad una singola voce di spesa, dal quale potrebbe derivare una lesione dell'autonomia finanziaria regionale, ma contiene una prescrizione di carattere generale volta a limitare la spesa pubblica complessiva, che rientra nella funzione di coordinamento spettante allo Stato.
- Sul punto v., citate, sentenze n. 417/2005 e n. 36/2004.