Ordinanza 400/2006 (ECLI:IT:COST:2006:400)
Massima numero 30821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
20/11/2006; Decisione del
20/11/2006
Deposito del 01/12/2006; Pubblicazione in G. U. 06/12/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 400/06. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - RITARDO ABNORME O COMUNQUE INGIUSTIFICATO NELLA ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO A CURA DEL PUBBLICO MINISTERO - INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI DI INDAGINE COMPIUTI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 405, COMMA 2, C.P.P. - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - CONTRADDITTORIETÀ TRA LA FORMULAZIONE DEL 'PETITUM' E LE DOGLIANZE CONTENUTE NELL'ORDINANZA DI REMISSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 400/06. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - RITARDO ABNORME O COMUNQUE INGIUSTIFICATO NELLA ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO A CURA DEL PUBBLICO MINISTERO - INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI DI INDAGINE COMPIUTI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 405, COMMA 2, C.P.P. - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - CONTRADDITTORIETÀ TRA LA FORMULAZIONE DEL 'PETITUM' E LE DOGLIANZE CONTENUTE NELL'ORDINANZA DI REMISSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. sollevata, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in caso di ritardo abnorme o comunque ingiustificato nella iscrizione della notizia di reato a cura del pubblico ministero ex art. 335 cod. proc. pen., l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di cui all'art. 405, comma 2, cod. proc. pen., calcolato a far tempo dal momento in cui la notizia di reato avrebbe dovuto essere iscritta. Il rimettente omette di precisare se ed in che misura l'eventuale inutilizzabilità degli atti dell'indagine - compiuti dopo la scadenza dei relativi termini - influirebbe sullo scrutinio che egli è chiamato a compiere in relazione alla domanda di riesame proposta avverso i provvedimenti di sequestro, e il quesito di costituzionalità, oltre a sostanziarsi in un petitum generico nei suoi presupposti, evidenzia una contraddittorietà tra la sua formulazione e le doglianze contenute nell'ordinanza di remissione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. sollevata, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in caso di ritardo abnorme o comunque ingiustificato nella iscrizione della notizia di reato a cura del pubblico ministero ex art. 335 cod. proc. pen., l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di cui all'art. 405, comma 2, cod. proc. pen., calcolato a far tempo dal momento in cui la notizia di reato avrebbe dovuto essere iscritta. Il rimettente omette di precisare se ed in che misura l'eventuale inutilizzabilità degli atti dell'indagine - compiuti dopo la scadenza dei relativi termini - influirebbe sullo scrutinio che egli è chiamato a compiere in relazione alla domanda di riesame proposta avverso i provvedimenti di sequestro, e il quesito di costituzionalità, oltre a sostanziarsi in un petitum generico nei suoi presupposti, evidenzia una contraddittorietà tra la sua formulazione e le doglianze contenute nell'ordinanza di remissione.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 407
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte