ORD. 401/06 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI GUIDA - REVOCA AUTOMATICA NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI GIÀ SOTTOPOSTI A MISURE DI SICUREZZA PERSONALI - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA AUTOMATICITÀ DELLA REVOCA INDIPENDENTEMENTE DA OGNI VALUTAZIONE SULLA PERICOLOSITÀ SOCIALE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEL LAVORO, ECCESSO DI DELEGA - QUESTIONE RIFERIBILE A DISPOSIZIONE DI NATURA REGOLAMENTARE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - che prevede la revoca automatica della patente di guida nei confronti dei soggetti già sottoposti a misure di sicurezza personali -, nel testo risultante dalla «delegificazione» operata dall'art. 5 del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76 della Costituzione. Difatti, la disposizione denunciata ha per oggetto una norma di natura regolamentare, il cui esame è precluso perché eccede i limiti della giurisdizione del giudice delle leggi, ristretta all'esame delle questioni riguardanti le leggi e gli atti aventi forza di legge.
- Sui precedenti, evocati dal rimettente, riguardanti altri profili della stessa disposizione, v. sentenze n. 239/2003, n. 251/2001 e n. 427/2000.
- Sulla preclusione per il giudice delle leggi ad esaminare disposizioni di natura regolamentare, v. citata ordinanza n. 66/2004.
- V., altresì, ordinanza n. 230/1999.