ORD. 402/06. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN PARLAMENTARE - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE ADOTTATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DAL GIUDICE DI PACE DI BASSANO DEL GRAPPA - CARENZE FORMALI E SOSTANZIALI DELL'ATTO INTRODUTTIVO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.
E' inammissibile, per carenze formali e sostanziali dell'atto introduttivo, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Giudice di pace di Bassano del Grappa nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera del 25 maggio 2005 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è in corso un procedimento penale. Invero, premesso che ai fini dell'ammissibilità del ricorso non rileva la forma dell'ordinanza rivestita dall'atto introduttivo, bensì la sua rispondenza ai contenuti richiesti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, nella specie l'atto introduttivo, in quanto privo di ogni riferimento agli specifici fatti per cui si procede e alla loro qualificazione giuridica, non definisce la materia del conflitto e non riporta neppure le dichiarazioni del parlamentare interessato dalla deliberazione di insindacabilità. Né gli atti del procedimento, irritualmente trasmessi, possono colmare la lacuna della mancata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio penale, posto che è nell'atto introduttivo e negli eventuali documenti ad esso allegati che devono essere rinvenuti gli elementi identificativi della causa petendi e del petitum.
- In relazione alla necessità che l'atto introduttivo sia rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, vedi sentenza citata n. 315/2006 e ordinanza citata n. 129/2005.
- In relazione all'affermazione secondo cui l'atto introduttivo, quando è privo di ogni riferimento ai fatti per cui si procede e alla loro qualificazione giuridica, non definisce la materia del conflitto, vedi ordinanze citate nn. 129/2005; 264/2000, 318/1999.
- In relazione all'esigenza che nell'atto introduttivo e negli eventuali documenti allegati siano rinvenuti gli elementi identificativi della causa petendi e del petitum, vedi ordinanze citate nn. 129/2005, 140/2000.