Ordinanza 403/2006 (ECLI:IT:COST:2006:403)
Massima numero 30825
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  20/11/2006;  Decisione del  20/11/2006
Deposito del 01/12/2006; Pubblicazione in G. U. 06/12/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 403/06. SANZIONI AMMINISTRATIVE - EMISSIONE DI ASSEGNI SENZA PROVVISTA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLA SANZIONE PECUNIARIA E APPLICAZIONE GRADUALE DELLA SANZIONE ACCESSORIA DEL DIVIETO DI EMETTERE ASSEGNI - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - QUESTIONE PRIVA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 2, 5 e 5-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, come sostituiti dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. Invero, l'ordinanza di rimessione, da un lato, è priva di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, dall'altro, reca una motivazione generica in ordine alla non manifesta infondatezza, non avendo il giudice rimettente specificato le ragioni del denunciato contrasto con l'art. 3 Cost.



Atti oggetto del giudizio

legge  15/12/1990  n. 386  art. 2  co. 

legge  15/12/1990  n. 386  art. 5  co. 

legge  15/12/1990  n. 386  art. 5  co. 

decreto legislativo  30/12/1999  n. 507  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte