ORD. 404/06. IMPIEGO PUBBLICO - NORME DELLA REGIONE SICILIANA - PERSONALE ASSUNTO IN BASE A CONCORSO PER SOLI TITOLI NELLA CATEGORIA D (FUNZIONARIO DIRETTIVO) - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE DI TERZA FASCIA - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - SUCCESSIVA PROMULGAZIONE DELLA DELIBERA LEGISLATIVA IMPUGNATA CON OMISSIONE DELLA DISPOSIZIONE OGGETTO DI CENSURA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso l'art. 5 della delibera legislativa della Regione Siciliana del 25 marzo 2006 (disegno di legge n. 1037), dal titolo "Istituzione del Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea. Disposizioni varie", censurato in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Infatti, successivamente all'impugnazione, detta delibera è stata promulgata come legge della Regione Siciliana 14 aprile 2006, n. 15, con omissione della disposizione oggetto di censura, sicché l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse acquistino una qualsiasi efficacia, privando, così, di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.
- Negli stessi termini vedi ordinanze citate nn. 330, 309, 231, 204/2006.