Sentenza 405/2006 (ECLI:IT:COST:2006:405)
Massima numero 30829
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
04/12/2006; Decisione del
04/12/2006
Deposito del 07/12/2006; Pubblicazione in G. U. 13/12/2006
Titolo
SENT. 405/06 C. BENI CULTURALI - NORME DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - IMMOBILI FACENTI PARTE DI UN MASO CHIUSO ASSOGGETTATI AL VINCOLO DI BENE CULTURALE - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ A SEGUITO DI SUCCESSIONE AZIENDALE ENTRO IL QUARTO GRADO DI PARENTELA - ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI DENUNCIA DEL TRASFERIMENTO DI CUI ALL'ART. 59 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 405/06 C. BENI CULTURALI - NORME DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - IMMOBILI FACENTI PARTE DI UN MASO CHIUSO ASSOGGETTATI AL VINCOLO DI BENE CULTURALE - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ A SEGUITO DI SUCCESSIONE AZIENDALE ENTRO IL QUARTO GRADO DI PARENTELA - ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI DENUNCIA DEL TRASFERIMENTO DI CUI ALL'ART. 59 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2004, n. 4. Infatti, lo scopo principale dell'obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprietà o di detenzione di beni culturali (art. 59 del d.lgs. n. 42 del 2004), previsto dalla disposizione censurata, è quello di mettere l'amministrazione provinciale, cui spetta il diritto di prelazione, nella possibilità di esercitarlo, ed esso non si esaurisce nel rendere possibile la prelazione stessa, giacché la denuncia ha anche la fondamentale funzione di rendere nota la titolarità dei beni, nei tempi e con le modalità stabilite, all'organo cui spetta la tutela, che può esplicarsi in attività diverse dall'esercizio della prelazione, a garanzia dei beni di cui all'art. 9 della Costituzione; d'altra parte, l'eliminazione dell'obbligo della denuncia - già ripristinato con la successiva legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2005 - non è funzionale al regime del maso chiuso.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2004, n. 4. Infatti, lo scopo principale dell'obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprietà o di detenzione di beni culturali (art. 59 del d.lgs. n. 42 del 2004), previsto dalla disposizione censurata, è quello di mettere l'amministrazione provinciale, cui spetta il diritto di prelazione, nella possibilità di esercitarlo, ed esso non si esaurisce nel rendere possibile la prelazione stessa, giacché la denuncia ha anche la fondamentale funzione di rendere nota la titolarità dei beni, nei tempi e con le modalità stabilite, all'organo cui spetta la tutela, che può esplicarsi in attività diverse dall'esercizio della prelazione, a garanzia dei beni di cui all'art. 9 della Costituzione; d'altra parte, l'eliminazione dell'obbligo della denuncia - già ripristinato con la successiva legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2005 - non è funzionale al regime del maso chiuso.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
23/07/2004
n. 4
art. 14
co. 2
legge provincia Bolzano
12/06/1975
n. 26
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte