Sentenza 406/2006 (ECLI:IT:COST:2006:406)
Massima numero 30830
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  04/12/2006;  Decisione del  04/12/2006
Deposito del 07/12/2006; Pubblicazione in G. U. 13/12/2006
Massime associate alla pronuncia:  30831


Titolo
SENT. 406/06 A. LAVORO E OCCUPAZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA - VALORIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI CONTENUTI FORMATIVI NEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO E INDIVIDUAZIONE DI CRITERI E REQUISITI DI RIFERIMENTO PER LA CAPACITÀ FORMATIVA DELLE IMPRESE - DISCIPLINA, CON REGOLAMENTO, DEI PROFILI FORMATIVI E DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E DI EROGAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA ESTERNA PER L'APPRENDISTATO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE - LAMENTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO - ATTINENZA DELLA NORMATIVA IMPUGNATA ALLA FORMAZIONE ESTERNA ALLE IMPRESE, COMPRESA NELLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE - PREVISIONE DI PROCEDURE DI CONCERTAZIONE CON I SOGGETTI ISTITUZIONALI E CON QUELLI ECONOMICI E SOCIALI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, lettere a) e d), e 3 della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. Difatti, considerato che il censurato art. 2, lettere a) e d), contiene disposizioni di carattere generale e programmatico, il cui contenuto normativo si definisce considerandole congiuntamente a quelle del successivo art. 3 ed all'intero contesto in cui entrambe s'inseriscono, va rilevato che l'art. 3 della legge della Regione Toscana n. 20 del 2005 espressamente si riferisce alla formazione esterna, di competenza regionale, e ne prevede la disciplina mediante il regolamento di cui all'art. 32 della medesima legge regionale, da emanare «attuando le procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con i soggetti economici e sociali», con ciò assicurando procedure di concertazione con detti soggetti.

- Sullo scrutinio di numerose disposizioni della legge n. 30/2003 e del d.lgs. n. 276/2003, v. citata sentenza n. 50/2005.

- Sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di formazione professionale, v. citate sentenze n. 279/2005 e 286/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  01/02/2005  n. 20  art. 2  co. 

legge della Regione Toscana  01/02/2005  n. 20  art. 2  co. 

legge della Regione Toscana  01/02/2005  n. 20  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  10/09/2003  n. 276  art. 48    co. 4  

decreto legislativo  10/09/2003  n. 276  art. 49  

decreto legislativo  10/09/2003  n. 276  art. 50