SENT. 406/06 B. LAVORO E OCCUPAZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'ALBO REGIONALE DELLE AGENZIE PER IL LAVORO - MODALITÀ DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO - INCLUSIONE NELLA COMPETENZA REGIONALE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DELLA POSSIBILITÀ DI ISTITUIRE L'ALBO DELLE IMPRESE AUTORIZZATE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1 e 2, e 11, lettera h), della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20, censurate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, in quanto istituiscono e disciplinano un albo regionale delle agenzie per il lavoro, laddove le norme statali prevedono sezioni regionali dell'albo nazionale e l'obbligo delle Regioni di comunicare all'amministrazione dello Stato le autorizzazioni rilasciate. Il rilascio dell'autorizzazione è, infatti, previsto dalla normativa statale e, in particolare, dall'art. 6, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sicché, se le Regioni possono rilasciare le autorizzazioni, ne deriva come legittima conseguenza che possono istituire l'albo delle imprese da loro autorizzate. Tale istituzione non contrasta con l'obbligo di comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al citato comma 7, obbligo non escluso da alcuna disposizione regionale, e non impedisce, quindi, la inserzione delle imprese autorizzate dalla Regione nella sezione regionale dell'albo statale.