SENT. 407/06. STRANIERO E APOLIDE - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI SUBORDINATI EXTRACOMUNITARI - PREVISIONE DI FORME DI RACCORDO TRA LO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE E GLI UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI LAVORO ATTRIBUITE ALLO SPORTELLO MEDESIMO DA ATTUARSI NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE MEDIANTE APPOSITE NORME DI ATTUAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA RISERVATA ALLE NORME DI ATTUAZIONE - DEDOTTA LESIONE DELLE COMPETENZE COSTITUZIONALI DELLA REGIONE IN MATERIA DI LAVORO - ASSUNTO CONTRASTO CON IL DIVIETO DI REGOLAMENTI STATALI IN MATERIA REGIONALE - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DELLA POTESTÀ ESERCITATA.
Spettava allo Stato prevedere, con l'art. 24, comma 1, del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, che nella Regione Friuli-Venezia Giulia siano disciplinate, mediante l'emanazione di apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo. Infatti, la norma regolamentare di cui all'art. 24 rimette l'individuazione della concreta disciplina all'adozione di apposite norme di attuazione, ex art. 65 dello statuto, senza predeterminarne in alcun modo il contenuto; inoltre, detta disposizione, in quanto direttamente afferente alla materia dell'immigrazione, non determina alcun vulnus alle prerogative della Regione in materia di tutela del lavoro di cui agli artt. 117, comma terzo, e 118, Cost., e, considerato che l'ambito materiale su cui incide è riservato in via esclusiva allo Stato ex art. 117, comma secondo, lettera b), Cost., non viola il divieto di esercizio della potestà regolamentare in materie regionali di cui all'art. 117, comma sesto, Cost..