Sentenza 407/2006 (ECLI:IT:COST:2006:407)
Massima numero 30832
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BILE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  04/12/2006;  Decisione del  04/12/2006
Deposito del 07/12/2006; Pubblicazione in G. U. 13/12/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 407/06. STRANIERO E APOLIDE - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI SUBORDINATI EXTRACOMUNITARI - PREVISIONE DI FORME DI RACCORDO TRA LO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE E GLI UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI LAVORO ATTRIBUITE ALLO SPORTELLO MEDESIMO DA ATTUARSI NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE MEDIANTE APPOSITE NORME DI ATTUAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA RISERVATA ALLE NORME DI ATTUAZIONE - DEDOTTA LESIONE DELLE COMPETENZE COSTITUZIONALI DELLA REGIONE IN MATERIA DI LAVORO - ASSUNTO CONTRASTO CON IL DIVIETO DI REGOLAMENTI STATALI IN MATERIA REGIONALE - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DELLA POTESTÀ ESERCITATA.

Testo

Spettava allo Stato prevedere, con l'art. 24, comma 1, del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, che nella Regione Friuli-Venezia Giulia siano disciplinate, mediante l'emanazione di apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo. Infatti, la norma regolamentare di cui all'art. 24 rimette l'individuazione della concreta disciplina all'adozione di apposite norme di attuazione, ex art. 65 dello statuto, senza predeterminarne in alcun modo il contenuto; inoltre, detta disposizione, in quanto direttamente afferente alla materia dell'immigrazione, non determina alcun vulnus alle prerogative della Regione in materia di tutela del lavoro di cui agli artt. 117, comma terzo, e 118, Cost., e, considerato che l'ambito materiale su cui incide è riservato in via esclusiva allo Stato ex art. 117, comma secondo, lettera b), Cost., non viola il divieto di esercizio della potestà regolamentare in materie regionali di cui all'art. 117, comma sesto, Cost..



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  18/10/2004  n. 334  art. 24  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4  co. 1

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 65

Altri parametri e norme interposte

legge  05/06/2003  n. 131  art. 11