ORD. 408/06. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO CIVILE A CARICO DI UN PARLAMENTARE PER RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DI DICHIARAZIONI ASSERITAMENTE DIFFAMATORIE - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE RESA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI - RICORSO DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO - DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI - DEPOSITO DEL RICORSO IN CANCELLERIA OLTRE IL PRESCRITTO TERMINE PERENTORIO - IMPROCEDIBILITÀ DEL CONFLITTO.
E' improcedibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'Appello di Torino, sezione III civile, nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla delibera approvata dall'Assemblea in data 18 settembre 2002, con la quale è stato affermato che i fatti per i quali è in corso un procedimento civile presso detto ufficio giudiziario a carico di un deputato costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, coperte da insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, il ricorrente ha provveduto a depositare il ricorso nella cancelleria della Corte oltre il termine di venti giorni dalla notifica alla controparte dell'ordinanza di ammissibilità e del ricorso, termine fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte e da ritenersi perentorio.
- Sulla perentorietà del termine v., citate, ex plurimis, sentenza n. 247/2004, ordinanze n. 325/2006, n. 327, n. 326, n. 308, n. 290 e n. 76/2005.
- Sulla non invocabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale nei giudizi dinanzi alla Corte v., citate, sentenze n. 88/2005, n. 35/1999, n. 233/1993, ordinanze n. 304/2006 e n. 126/1997.