ORD. 409/06. FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA - PROCEDURA COSIDDETTA «ACCELERATA» - ESPERIBILITÀ DELLE AZIONI REVOCATORIE FALLIMENTARI IN COSTANZA DI UN PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPRESA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA «ORDINARIA» - QUESTIONI IDENTICHE AD ALTRE GIÀ DICHIARATE NON FONDATE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dagli artt. 4-ter e 4-quater del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, contestato nella parte in cui consente l'esercizio delle azioni revocatorie in costanza di un programma di ristrutturazione dell'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria. Infatti, le censure mosse alla norma indicata sono del tutto coincidenti con quelle già esaminate e disattese nella sentenza n. 172 del 2006 e le considerazioni svolte dalle parti private non sono idonee a far pervenire la Corte a conclusioni diverse.
- V. il precedente specifico, richiamato: sentenza. n. 172/2006.