ORD. 410/06. IMPIEGO PUBBLICO - NORME DELLA REGIONE SICILIANA - CORPO FORESTALE REGIONALE -INQUADRAMENTO DEL PERSONALE, REVISIONE DELLE QUALIFICHE E DELLA CARRIERA - PROROGA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'A.R.S.E.A. (AGENZIA REGIONALE SICILIANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA ) - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - SUCCESSIVA PROMULGAZIONE DELLA DELIBERA LEGISLATIVA IMPUGNATA CON OMISSIONE DELLE DISPOSIZIONI OGGETTO DI CENSURA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso gli artt. 44, commi 9 e 10, 47, comma 2, 52, 53, 54, 55, 56 e 60, comma 9, secondo periodo, della delibera legislativa della Regione Siciliana del 25 marzo 2006 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, 'Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione'. Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.", censurati in riferimento agli artt. 3, 39, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione. Infatti, successivamente all'impugnazione, detta delibera è stata promulgata come legge della Regione Siciliana 14 aprile 2006, n. 14, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura, sicché l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse acquistino una qualsiasi efficacia, privando, così, di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.
- Negli stessi termini vedi sentenza citata n. 351/2003.