Lavoro (rapporto di) - Legge della Regione Lombardia - Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) - Personale assunto successivamente alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato - Prevista applicazione, in sede di contrattazione decentrata, dei contratti in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., ed assorbiti gli ulteriori profili di censura, l'art. 18, comma 13, secondo periodo, della legge della Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1. La norma, secondo cui al personale assunto dalle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) successivamente alla loro trasformazione in persone giuridiche di diritto privato si applicano, in sede di contrattazione collettiva decentrata, i contratti in essere o contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio, attiene alla materia "ordinamento civile", di competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto si risolve nel vincolo, imposto ad un soggetto privato (il datore di lavoro), di tenere un comportamento prescritto dalla legge e, quindi, in un vincolo destinato ad incidere sul suo potere di autodeterminarsi.