Imposte e tasse - Norme della Regione Molise - Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi - Modalità di versamento fissate con apposito provvedimento della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Contrasto con la legislazione statale in materia secondo cui le modalità di versamento del tributo sono stabilite con legge della Regione, con conseguente esorbitanza dai limiti della potestà tributaria regionale - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 3, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, quale sostituito dall'articolo 6 della legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34. La norma censurata, riguardando direttamente un tributo proprio dello Stato (tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), che rientra nella competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., eccede i limiti fissati dalla norma statale quanto alla fonte regionale utilizzabile per la regolamentazione delle modalità di versamento di detto tributo speciale. In particolare, mentre l'art. 3, comma 30, della legge statale n. 549 del 1995 impone alle regioni di fissare con legge tali modalità di versamento, la norma regionale impugnata stabilisce che esse siano fissate «con apposito provvedimento della Giunta regionale», e cioè con uno strumento normativo diverso.
- Con riferimento a fattispecie analoga, si veda la citata sentenza n. 335/2005.