Imposte e tasse - Norme della Regione Molise - Tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi - Omessa registrazione delle operazioni di conferimento ed infedele registrazione - Trattamento sanzionatorio - Ricorso del Governo - Contrasto con il regime sanzionatorio previsto dalla legge statale, con conseguente esorbitanza dai limiti della potestà tributaria regionale - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 1, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, quale sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34. Infatti, mentre l'art. 3, comma 31, della legge statale 28 dicembre 1995, n. 549 prevede, nell'ambito della disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, la medesima sanzione amministrativa in misura variabile (dal duecento al quattrocento per cento del tributo) sia per l'omessa registrazione sia per l'infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, la norma regionale censurata stabilisce invece, per gli stessi illeciti, un diverso trattamento sanzionatorio, e cioè, per l'omessa registrazione, la sanzione amministrativa in misura fissa del quattrocento per cento del tributo e, per l'infedele registrazione, la sanzione amministrativa, anch'essa in misura fissa, del duecento per cento del tributo. Essendo di competenza dello Stato anche la disciplina sanzionatoria del tributo, sussiste, quindi, il denunciato contrasto fra la norma regionale censurata e l'evocata norma statale interposta.