Sentenza 412/2006 (ECLI:IT:COST:2006:412)
Massima numero 30846
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  04/12/2006;  Decisione del  04/12/2006
Deposito del 14/12/2006; Pubblicazione in G. U. 20/12/2006
Massime associate alla pronuncia:  30843  30844  30845


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Molise - Tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi - Previsione della determinazione dell'ammontare del tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2006 - Ricorso del Governo - Contrasto con la normativa statale, che prevede la fissazione dell'ammontare del tributo con legge regionale entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, con conseguente esorbitanza dai limiti della potestà tributaria regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14 della legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006. La disposizione censurata si pone in contrasto con l'evocata norma statale interposta (art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), la quale prevede che «l'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo», e che, «in caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente».



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  10/10/2005  n. 34  art. 14  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

legge  28/12/1995  n. 549  art. 3    co. 29