Straniero ed apolide - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Condanna, a seguito di patteggiamento, per determinati reati - Mancata previsione del previo accertamento della pericolosità sociale - Applicazione della norma anche ad un solo episodio criminoso di lieve entità - Mancata motivazione sull'applicabilità della normativa impugnata a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore ed omessa motivazione sulla rilevanza della questione - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27 e 35 della Costituzione. Il rimettente ritenendo che le condanne inflitte in sede di patteggiamento siano ostative al rinnovo del permesso di soggiorno ancorché antecedenti l'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002, non fornisce alcuna motivazione circa l'impossibilità di pervenire ad un'interpretazione che escluda l'applicabilità delle disposizioni censurate nelle fattispecie oggetto del giudizio a quo. Inoltre, il rimettente non motiva né in ordine alla propria legittimazione a sollevare la questione, in relazione al tipo di giudizio dinnanzi a lui pendente, né circa la rilevanza della questione stessa in riferimento alle fattispecie oggetto del suo esame.
Su questioni analoghe, v. citate sentenze n. 240/2006, n. 394/2002 e ordinanza n. 9/2005.