Società - Controversie in materia societaria - Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza - Decadenza dell'attore dal potere di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie o depositare nuovi documenti - Questione carente di esposizione sui fatti di causa e di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza - Inammissibilità.
E' inammissibile, per difetto di motivazione sia in punto di rilevanza che di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione. Sussistono, invero, carenze motivazionali nell'ordinanza di rimessione in relazione ad una pluralità di profili, in particolare difetta la motivazione, con riguardo alle condizioni che legittimano, nel procedimento di cui al d.lgs. n. 5 del 2003, l'istanza di fissazione dell'udienza, ai modi per farne valere l'illegittimità e all'individuazione degli organi a ciò legittimati; il che si risolve anche in carenza di motivazione sulla legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale. Tenuto conto che il giudice a quo, relatore nella causa collegiale pendente davanti al Tribunale, ha addotto il proprio potere di ammettere le prove considerandolo in via astratta e non con riferimento alle disposizioni che regolano l'istanza di fissazione dell'udienza e la sua idoneità a provocare le decadenze di cui all'art. 10 del d.lgs n. 5 del 2003.
In materia, v. citate sentenze n. 109/1962, n. 62/1966, n. 90/1968, n. 125/1980, n. 1104/1988, n. 71/1994, n. 204/1997, n. 111/1998, ordinanze n. 157/1989, n. 59/1990, 436/1994, n. 295/1996, n. 552/2000, n. 23/2001, n. 391/2002.