Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilità per omessa indicazione del petitum - Inesistenza di norme che prescrivano l'adozione di forme obbligate per la proposizione di un conflitto -- Reiezione dell'eccezione.
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 4 febbraio 2004 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità, per omessa indicazione del petitum sollevata dalla difesa della Camera dei deputati, in quanto, ai fini dell'ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, è sufficiente che dall'atto introduttivo emerga con chiarezza la pretesa del giudice confliggente, anche in assenza di una esplicita richiesta di dichiarazione di non spettanza del potere. Nella specie, la volontà del ricorrente appare manifestata in modo inequivoco, avendo egli espressamente richiesto l'annullamento della delibera parlamentare.
- Negli stessi termini v. sentenze n. 286/2006, n. 164/2005, n. 246/2004, n. 421/2002.