Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Brescia - Insussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni del parlamentare e gli atti tipici della funzione parlamentare dal medesimo posti in essere - Incidenza del giudizio della Corte costituzionale sulla offensività delle dichiarazioni - Esclusione - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà contestata - Annullamento della delibera di insindacabilità.
Non spettava alla Camera dei deputati adottare la deliberazione di insindacabilità del 4 febbraio 2004 (con conseguente annullamento della stessa), con la quale è stato affermato che le dichiarazioni per le quali un deputato è imputato dinanzi al Tribunale di Brescia per il reato di diffamazione aggravata concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari. Va, infatti, esclusa nella specie, la ricorrenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e gli atti parlamentari riferibili al deputato stesso, mancando il rapporto di sostanziale contestualità necessario per poter ammettere l'applicabilità della guarentigia di all'art. 68, primo comma, Cost. Inoltre, deve escludersi che oggetto del giudizio sul conflitto di attribuzione sia la valutazione dell'offensività delle dichiarazioni, non spettando alla Corte stabilire se, nel caso sottoposto al suo esame, ricorrano o meno gli estremi del reato di diffamazione.
- Sul nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra-moenia e gli atti tipici nei quali si estrinsecano le diverse funzioni parlamentari, v. citate sentenze n. 260/2006, n. 347/2004, n. 283/2002, n. 10/2000.
- Sulla necessità di un legame specifico tra l'atto parlamentare e la dichiarazione esterna, v. citata sentenza n. 193/2005.