Sentenza 10/2023 (ECLI:IT:COST:2023:10)
Massima numero 45324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  19/12/2022;  Decisione del  19/12/2022
Deposito del 31/01/2023; Pubblicazione in G. U. 01/02/2023
Massime associate alla pronuncia:  45321  45322  45323


Titolo
Tributi - Accertamento delle imposte sui redditi - Prelevamenti degli imprenditori commerciali su conti correnti bancari, non risultanti dalle scritture contabili - Presunta equiparazione ai ricavi, salvo che ne sia indicato il beneficiario - Applicabilità anche agli imprenditori assoggettati a contabilità semplificata - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 255002).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in via gradata dalla CTP di Arezzo in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 32, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, che pone, anche per gli imprenditori assoggettati a un regime di contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 t.u. imposte redditi, la presunzione secondo cui i prelevamenti sul conto corrente, se non risultanti dalle scritture contabili dell'imprenditore e salvo che quest'ultimo ne indichi il beneficiario, costituiscono, per un pari importo, ricavi. La disposizione censurata non vìola gli evocati parametri poiché il regime di contabilità degli imprenditori commerciali si caratterizza per le continue movimentazioni sul conto corrente dovute a un'attività nella quale, a differenza di quanto avviene per lavoratori autonomi e professionisti, prevale, sul lavoro proprio dell'imprenditore, l'apparato organizzativo che lo sostiene. Peraltro il d.l. n. 193 del 2016, come convertito, ha risolto il problema delle eventuali difficoltà probatorie derivanti da situazioni come quella dell'imprenditore assoggettato a contabilità semplificata, prevedendo adeguate soglie di movimentazioni giornaliere su conto corrente (sino all'importo di 1.000,00 euro) e mensili (sino all'importo complessivo di 5.000,00 euro), solo dopo il superamento delle quali opera la presunzione in esame. (Precedente: S. 228/2014 - mass. 38120).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 600  art. 32  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte