Ordinanza 419/2006 (ECLI:IT:COST:2006:419)
Massima numero 30854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  04/12/2006;  Decisione del  04/12/2006
Deposito del 14/12/2006; Pubblicazione in G. U. 20/12/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Dibattimento - Sostituto del difensore - Previsione della iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che, nel corso del giudizio, possa essere nominato, in sostituzione del difensore dell'imputato che non sia stato reperito, non sia comparso o abbia abbandonato la difesa, solo un avvocato iscritto nell'elenco di cui al comma 2 dello stesso articolo. La norma non viola l'art. 3 Cost., in quanto tende ad assicurare all'imputato una difesa dotata di livelli qualitativi ritenuti dal legislatore idonei a garantire l'effettività del diritto di difesa; non viola neppure il principio della ragionevole durata del processo, che può essere vulnerato solo da norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza, mentre il ritardo che può derivare dal meccanismo di sostituzione del difensore è posto a presidio di un diritto costituzionalmente garantito.

- Su analoga questione sollevata in altro procedimento dallo stesso rimettente e giudicata in parte infondata ed in parte inammissibile v., citata, sentenza n. 148/2005.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 97  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte