Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un senatore per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentari - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
E' ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea il 15 febbraio 2006, con la quale si è dichiarato che i fatti per i quali è in corso procedimento penale a carico di un senatore concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e sono, perciò, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, sotto l'aspetto soggettivo, il Giudice per le indagini preliminari è legittimato a sollevare conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente, nel procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, e, per le stesse ragioni, il Senato è legittimato ad essere parte del conflitto. Sotto l'aspetto oggettivo, il GIP lamenta la violazione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere spettante al Senato di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un suo membro.