Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Catania-Sezione distaccata di Giarre - Dichiarazione di ammissibilità del conflitto - Adempimenti successivi - Deposito del ricorso in cancelleria oltre il prescritto termine perentorio - Improcedibilità del giudizio.
E' improcedibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla delibera approvata dall'Assemblea in data 4 dicembre 2003 (doc. 4-quater, n. 74-R), con cui è stato affermato che i fatti per i quali è in corso un procedimento penale presso detto ufficio giudiziario a carico di un deputato costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, coperte da insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, il Tribunale ha provveduto a depositare gli atti nella cancelleria della Corte oltre il termine di venti giorni dalla notifica alla controparte dell'ordinanza di ammissibilità e del ricorso introduttivo, termine fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte e da ritenersi perentorio.
- Sulla perentorietà del termine v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 325/2006, n. 327, n. 326, n. 308/2005.
- V., citata dalla difesa della Camera, sentenza n. 120/2004.