Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio - Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di diritto pubblico non trasformati in fondazioni - Direttore sanitario e direttore amministrativo - Cessazione dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età (e non del sessantacinquesimo, come previsto dalla legislazione statale) - Ricorso del Governo - Indebita incidenza sull'organizzazione e la gestione di servizi sanitari - Violazione di un principio fondamentale di legge statale in materia di «tutela della salute» - Illegittimità costituzionale.
Sono costituzionalmente illegittimi gli art. 8, comma 3, della legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2. La disposizione - censurata con riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost. -, fissando nel compimento del settantesimo anno (e non del sessantacinquesimo, come invece previsto dall'art. 11, comma 3, del citato d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288) il limite di età, il cui raggiungimento comporta la cessazione dagli incarichi di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), si pone in contrasto il principio fondamentale desumibile dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003, attinente alla disciplina ordinamentale degli IRCCS e, dunque, prevalentemente, all'ambito materiale della "tutela della salute". Infatti, proprio il carattere apicale della posizione ricoperta dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, all'interno di organismi che sono istituzionalmente chiamati ad espletare attività assistenziali di ricovero e cura degli infermi, oltre che di ricerca scientifica bio-medica, rivela l'incidenza che la disciplina relativa alle modalità di cessazione da tali incarichi, per sopraggiunti limiti di età, esercita sull'organizzazione e la gestione di servizi sanitari e, di riflesso, anche sull'efficienza degli stessi. Da ciò consegue che la norma impugnata non può ritenersi rilevante rispetto al solo svolgimento del rapporto intercorrente, iure privatorum, tra i dirigenti degli IRCCS e i medesimi Istituti, riguardando, piuttosto, proprio aspetti direttamente attinenti alla assistenza sanitaria.
- In tema di «concorrenza di competenze», v. citata sentenza n. 50/2005, nonché, con specifico riferimento alla materia de qua, sentenza n. 181/2006.